ASSOCIAZIONE CULTURALE INTERNAZIONALE
"MONDOGRECO"
Articolo 1
Costituzione, denominazione, sede e durata
1. Promossa dai comparenti nell’atto costitutivo
nasce l’Associazione Culturale Internazionale “MONDOGRECO”,
di seguito denominata "Associazione".
2. Sede principale dell’Associazione, per ragioni storiche,
è individuata in provincia di Siracusa, la più
grande città della Grecia antica fuori dai naturali confini
geografici. L’indirizzo indicato è Via Megara,
256 - Augusta (Siracusa).
3. È possibile istituire sedi periferiche operative,
di rappresentanza e corrispondenza in altre località
in Italia e all’estero.
4. L'associazione può aderire, con delibera da adottarsi
dall'assemblea generale, ad altre associazioni o enti quando
ciò torni utile al conseguimento dei fini socio-culturali.
5. L’Associazione è una organizzazione non lucrativa
di utilità sociale e la sua attività non può
subire condizionamenti partitici, economici, confessionali,
che siano in contrasto con le norme del presente Statuto.
6. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
7. L’anno sociale inizia il 1° Gennaio e termina il
31 dicembre di ogni anno solare.
Articolo 2
Scopi istituzionali
1. L'Associazione ha le seguenti finalità: a) diffusione
e promozione della cultura greca e Mediterranea, classica e
moderna in Italia e nel resto del mondo; b) ampliare la conoscenza
delle varie attività culturali: letteraria, artistica,
musicale, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
c) riallacciare i contatti tra tutte le antiche colonie greche
e della Magna Grecia site nel Mare Mediterraneo e nel Mar Nero;
d) realizzare e gestire un archivio multimediale di opere letterarie,
video, film, documentari e simili inerenti temi di cultura greca
ed ellenofona; e) realizzare itinerari turistico - culturali
da diffondere attraverso i circuiti internazionali.
2. L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende
promuovere varie attività, in particolare: a) attività
culturali ed artistiche: convegni, conferenze, dibattiti, seminari,
assegnazione di premi, rassegne e festival, proiezioni di films,
video e sussidi audiovisivi, documenti, concerti, mostre e qualsiasi
altra manifestazione direttamente o indirettamente collegata
con lo scopo sociale; b) attività di formazione: stage,
lezioni e corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori,
insegnanti, operatori culturali, corsi di perfezionamento in
lingue straniere, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca,
corsi di vario tipo per bambini, ragazzi, giovani, adulti e
anziani; c) attività editoriale attraverso: pubblicazione
di libri, riviste, periodici, atti di convegni e seminari, nonché
degli studi e delle ricerche compiute; d) traduzione di testi
in lingua straniera; e) produzioni radio-televisive e diffusione
attraverso canali terrestri, satellitari, analogici e digitali;
f) creazione e diffusione di siti internet; g) collaborazione
con autorità, enti, associazioni, comunità elleniche
in Italia e italiane in Grecia, società di vario tipo
per promuovere iniziative di interesse comune; h) attività
di consulenza a ministeri, regioni, province, città,
istituti di istruzione, enti pubblici e privati per favorire
scambi culturali, commerciali, turistici e affini; i) accesso
ai programmi dell’Unione Europea, nazionali e regionali
(PON, POR, INTERREG) e simili; l) accesso a progetti finanziati
e realizzati con ministeri e altri enti italiani e stranieri:
Repubblica Ellenica, Cipro e altre nazioni legate alla cultura
greca; m) svolgere in genere tutte le attività che si
riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione
si propone.
3. Organo di diffusione principale è la testata giornalistica
denominata "MondoGreco", che sarà registrata
e diffusa tramite l'indirizzo web: www.mondogreco.net ed avrà
in suo seno un direttore editoriale regolarmente iscritto all'ordine
dei giornalisti.
4. Gli articoli più significativi potranno essere pubblicati
periodicamente anche su supporto cartaceo e diffusi attraverso
gli Enti, le Istituzioni, le Comunità Elleniche, le Associazioni
di cultura ellenica ed ellenofona in Italia e all'estero.
5. Al fine di valorizzare in maniera particolare il territorio
della Sicilia, fulcro del Mondo Greco e custode di un grande
patrimonio archeologico e culturale, l'Associazione gestisce
pure un'altra testata denominata "LaSvolta", diffusa
tramite l'indirizzo web: www.lasvolta.net. Tale pubblicazione
si occuperà in modo particolare (pur se non esclusivamente)
di eventi che interessano il territorio della regione dove l'Associazione
ha sede.
Articolo 3
I Soci
1. L'associazione è offerta a tutti coloro che, interessati
alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono
lo spirito e gli ideali.
2. I Soci si distinguono in: a) fondatori, b) ordinari, c) onorari,
d) sostenitori.
3. Soci fondatori sono coloro che sono intervenuti nell’atto
costitutivo. Essi hanno tutti i diritti e i doveri dei Soci
ordinari salvo l’obbligo di fare domanda di ammissione.
4. Soci ordinari sono persone, enti o istituzioni che si impegnano
a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la
quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo, accettando
tutte le norme del presente Statuto, tutte le sue eventuali
modifiche, nonché l’obbligo di osservare le deliberazioni
fatte dagli Organi Sociali in base allo Statuto. Per essere
Soci ordinari si fa domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.
Il Segretario dell’Associazione provvede all’iscrizione
del nuovo Socio nel libro dei Soci.
5. Soci onorari sono coloro che hanno particolari benemerenze
e sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo. Essi hanno
tutti i diritti e i doveri dei Soci ordinari, salvo il versamento
della quota sociale annuale.
6. Soci sostenitori sono persone, enti o istituzioni che donando
liberamente somme di denaro contribuiscono ad un più
solido sostenimento dell’Associazione.
7. La quota di iscrizione dei soci che entrano a far parte dell'associazione
verrà determinata ogni anno con deliberazione del Consiglio
direttivo. Per l'anno 2008 la quota associativa viene fissata
in Euro 20,00 (venti). Il Consiglio direttivo può deliberare
la richiesta di contributi straordinari.
8. Alle iniziative ordinarie dell’Associazione possono
accedere esclusivamente i Soci dell’Associazione.
9. La qualifica di Socio si perde per: a) decesso; b) dimissioni,
da comunicare per iscritto al consiglio direttivo. Al socio
dimissionario non verrà liquidata alcuna spettanza; c)
decadenza, se il Socio non paga la quota sociale annuale; d)
per comportamento lesivo e pregiudizievole delle finalità,
del decoro, e del buon nome dell’associazione; e) motivata
esclusione decisa dal Consiglio Direttivo; f) per scioglimento
dell’Associazione.
Articolo 4
Organi sociali
1. Sono organi dell’Associazione: a) l’assemblea
dei soci; b) il consiglio direttivo; c) il presidente; d) il
collegio dei revisori.
Articolo 5
Assemblea dei Soci
1. L’associazione ha il suo organo sovrano nell’assemblea
dei soci, momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare
una corretta gestione dell'Associazione ed è composta
da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque
sia il valore della quota, non delegabile. In caso di parità
dei voti la deliberazione si intende respinta.
2. Essa è convocata almeno una volta all'anno, per l’approvazione
dei bilanci e del programma annuale di attività, in via
ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia
richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli
associati.
3. La convocazione va fatta almeno 15 giorni prima della data
dell'assemblea, che può essere anche virtuale utilizzando
gli attuali mezzi di comunicazione, quali telefono, internet,
ecc.
4. I Soci che non hanno pagato la quota sociale annuale quindici
giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea,
conservano il diritto di partecipazione ma non il diritto di
voto.
5. Le deliberazioni dell’organo assembleare, prese in
conformità allo statuto, sono assunte a maggioranza semplice
dei voti e vincolano tutti i soci, anche quelli assenti.
6. Il segretario dell’associazione redige i verbali, con
le delibere dell’assemblea dei soci, che verranno diffusi
mediante pubblicazione sul sito internet: www.mondogreco.net
Articolo 6
Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da quattro consiglieri
che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
2. In caso di dimissioni, nel corso del mandato, di componenti
il Consiglio Direttivo, il medesimo procederà alla sostituzione
mediante cooptazione del primo dei non eletti.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
o da almeno due consiglieri.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia
presente la maggioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza,
in base al numero dei presenti.
5. Le riunioni possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati
in in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o
anche solo audio collegati, a condizione che vengano rispettati
il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità
di trattamento dei membri.
6. Ogni consigliere ha diritto ad un voto e non sono ammesse
deleghe di voto.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità
prevale il voto di chi presiede la riunione.
8. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione atti al conseguimento
degli scopi sociali.
9. Ad esso compete approvare il bilancio consuntivo e preventivo
che deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni
anno entro il mese di Aprile, provvede al reperimento degli
introiti mediante la determinazione della quota sociale annua
e richiedere contributi ad Enti o cercare altre risorse per
fronteggiare le spese ordinarie e straordinarie prevedibili.
10. Il segretario dell’associazione redige i verbali,
con le delibere del consiglio direttivo, che verranno diffusi
mediante pubblicazione sul sito internet: www.mondogreco.net
Articolo 7
Presidente
1. Il presidente dura in carica tre anni ed è legale
rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.
2. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive
tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.
3. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali
e procedere agli incassi.
4. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività
varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
5. La firma e la rappresentanza dell’Associazione di fronte
a terzi e in giudizio, spettano al Presidente e, in sua assenza
o impedimento, al Vice Presidente.
Articolo 8
Tesoriere
1. Il Tesoriere ha ordinariamente la funzione
di Cassiere e cura la preparazione del bilancio annuale dell’Associazione
di concerto con i consiglieri del Consiglio Direttivo.
Articolo 9
Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti
dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo,
con un mandato elettivo di tre anni.
2. Per il primo mandato sociale i membri del Collegio sono scelti
tra i Soci Fondatori e successivamente tra tutti i Soci.
3. Il Collegio verifica periodicamente la regolarità
formale e sostanziale della contabilità, redige apposita
relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
4. La carica non comporta alcun emolumento.
5. I Revisori possono essere rieletti e partecipano alle riunioni
del Consiglio Direttivo.
Articolo 10
Risorse economiche
1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite
da: a) beni mobili e immobili a qualunque titolo acquisito;
b) dalle quote sociali versate dai Soci determinate dal consiglio
direttivo; c) da versamenti volontari degli associati; d) da
contributi di enti pubblici e privati; e) da eventuali contributi
straordinari; f) da ogni altro contributo, lascito, donazioni
e simili, rimborsi, corrispettivi di eventuali prestazioni rese
da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
g) da ogni altro tipo di entrate.
2. Finché l’Associazione perdura il singolo Socio
non può chiedere la divisione del fondo comune e se il
socio cessa di aderire all’Associazione, per qualsiasi
causa, non può ottenere una separata liquidazione del
fondo comune sul quale perde ogni diritto.
Articolo 11
Disposizioni finali
1. Per modificare lo Statuto occorre la presenza in Assemblea
della maggioranza semplice degli aventi diritto al voto e il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre
in Assemblea il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
3. In caso di scioglimento dell’Associazione tutti i beni,
pagate le passività, saranno devoluti ad Enti culturali
o Associazioni riconosciute che svolgano attività o si
prefiggano scopi analoghi a quelli perseguiti dell’Associazione.
4. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le
norme di legge vigenti in materia.
seguono le firme dei soci fondatori