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STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE INTERNAZIONALE "MONDOGRECO"

Articolo 1
Costituzione, denominazione, sede e durata

1. Promossa dai comparenti nell’atto costitutivo nasce l’Associazione Culturale Internazionale “MONDOGRECO”, di seguito denominata "Associazione".
2. Sede principale dell’Associazione, per ragioni storiche, è individuata in provincia di Siracusa, la più grande città della Grecia antica fuori dai naturali confini geografici. L’indirizzo indicato è Via Megara, 256 - Augusta (Siracusa).
3. È possibile istituire sedi periferiche operative, di rappresentanza e corrispondenza in altre località in Italia e all’estero.
4. L'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea generale, ad altre associazioni o enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini socio-culturali.
5. L’Associazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale e la sua attività non può subire condizionamenti partitici, economici, confessionali, che siano in contrasto con le norme del presente Statuto.
6. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
7. L’anno sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.

Articolo 2
Scopi istituzionali

1. L'Associazione ha le seguenti finalità: a) diffusione e promozione della cultura greca e Mediterranea, classica e moderna in Italia e nel resto del mondo; b) ampliare la conoscenza delle varie attività culturali: letteraria, artistica, musicale, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; c) riallacciare i contatti tra tutte le antiche colonie greche e della Magna Grecia site nel Mare Mediterraneo e nel Mar Nero; d) realizzare e gestire un archivio multimediale di opere letterarie, video, film, documentari e simili inerenti temi di cultura greca ed ellenofona; e) realizzare itinerari turistico - culturali da diffondere attraverso i circuiti internazionali.
2. L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare: a) attività culturali ed artistiche: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, assegnazione di premi, rassegne e festival, proiezioni di films, video e sussidi audiovisivi, documenti, concerti, mostre e qualsiasi altra manifestazione direttamente o indirettamente collegata con lo scopo sociale; b) attività di formazione: stage, lezioni e corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori culturali, corsi di perfezionamento in lingue straniere, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, corsi di vario tipo per bambini, ragazzi, giovani, adulti e anziani; c) attività editoriale attraverso: pubblicazione di libri, riviste, periodici, atti di convegni e seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute; d) traduzione di testi in lingua straniera; e) produzioni radio-televisive e diffusione attraverso canali terrestri, satellitari, analogici e digitali; f) creazione e diffusione di siti internet; g) collaborazione con autorità, enti, associazioni, comunità elleniche in Italia e italiane in Grecia, società di vario tipo per promuovere iniziative di interesse comune; h) attività di consulenza a ministeri, regioni, province, città, istituti di istruzione, enti pubblici e privati per favorire scambi culturali, commerciali, turistici e affini; i) accesso ai programmi dell’Unione Europea, nazionali e regionali (PON, POR, INTERREG) e simili; l) accesso a progetti finanziati e realizzati con ministeri e altri enti italiani e stranieri: Repubblica Ellenica, Cipro e altre nazioni legate alla cultura greca; m) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.
3. Organo di diffusione principale è la testata giornalistica denominata "MondoGreco", che sarà registrata e diffusa tramite l'indirizzo web: www.mondogreco.net ed avrà in suo seno un direttore editoriale regolarmente iscritto all'ordine dei giornalisti.
4. Gli articoli più significativi potranno essere pubblicati periodicamente anche su supporto cartaceo e diffusi attraverso gli Enti, le Istituzioni, le Comunità Elleniche, le Associazioni di cultura ellenica ed ellenofona in Italia e all'estero.
5. Al fine di valorizzare in maniera particolare il territorio della Sicilia, fulcro del Mondo Greco e custode di un grande patrimonio archeologico e culturale, l'Associazione gestisce pure un'altra testata denominata "LaSvolta", diffusa tramite l'indirizzo web: www.lasvolta.net. Tale pubblicazione si occuperà in modo particolare (pur se non esclusivamente) di eventi che interessano il territorio della regione dove l'Associazione ha sede.

Articolo 3
I Soci

1. L'associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. I Soci si distinguono in: a) fondatori, b) ordinari, c) onorari, d) sostenitori.
3. Soci fondatori sono coloro che sono intervenuti nell’atto costitutivo. Essi hanno tutti i diritti e i doveri dei Soci ordinari salvo l’obbligo di fare domanda di ammissione.
4. Soci ordinari sono persone, enti o istituzioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo, accettando tutte le norme del presente Statuto, tutte le sue eventuali modifiche, nonché l’obbligo di osservare le deliberazioni fatte dagli Organi Sociali in base allo Statuto. Per essere Soci ordinari si fa domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Il Segretario dell’Associazione provvede all’iscrizione del nuovo Socio nel libro dei Soci.
5. Soci onorari sono coloro che hanno particolari benemerenze e sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo. Essi hanno tutti i diritti e i doveri dei Soci ordinari, salvo il versamento della quota sociale annuale.
6. Soci sostenitori sono persone, enti o istituzioni che donando liberamente somme di denaro contribuiscono ad un più solido sostenimento dell’Associazione.
7. La quota di iscrizione dei soci che entrano a far parte dell'associazione verrà determinata ogni anno con deliberazione del Consiglio direttivo. Per l'anno 2008 la quota associativa viene fissata in Euro 20,00 (venti). Il Consiglio direttivo può deliberare la richiesta di contributi straordinari.
8. Alle iniziative ordinarie dell’Associazione possono accedere esclusivamente i Soci dell’Associazione.
9. La qualifica di Socio si perde per: a) decesso; b) dimissioni, da comunicare per iscritto al consiglio direttivo. Al socio dimissionario non verrà liquidata alcuna spettanza; c) decadenza, se il Socio non paga la quota sociale annuale; d) per comportamento lesivo e pregiudizievole delle finalità, del decoro, e del buon nome dell’associazione; e) motivata esclusione decisa dal Consiglio Direttivo; f) per scioglimento dell’Associazione.

Articolo 4
Organi sociali

1. Sono organi dell’Associazione: a) l’assemblea dei soci; b) il consiglio direttivo; c) il presidente; d) il collegio dei revisori.

Articolo 5
Assemblea dei Soci

1. L’associazione ha il suo organo sovrano nell’assemblea dei soci, momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota, non delegabile. In caso di parità dei voti la deliberazione si intende respinta.
2. Essa è convocata almeno una volta all'anno, per l’approvazione dei bilanci e del programma annuale di attività, in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
3. La convocazione va fatta almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea, che può essere anche virtuale utilizzando gli attuali mezzi di comunicazione, quali telefono, internet, ecc.
4. I Soci che non hanno pagato la quota sociale annuale quindici giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea, conservano il diritto di partecipazione ma non il diritto di voto.
5. Le deliberazioni dell’organo assembleare, prese in conformità allo statuto, sono assunte a maggioranza semplice dei voti e vincolano tutti i soci, anche quelli assenti.
6. Il segretario dell’associazione redige i verbali, con le delibere dell’assemblea dei soci, che verranno diffusi mediante pubblicazione sul sito internet: www.mondogreco.net

Articolo 6
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da quattro consiglieri che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
2. In caso di dimissioni, nel corso del mandato, di componenti il Consiglio Direttivo, il medesimo procederà alla sostituzione mediante cooptazione del primo dei non eletti.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da almeno due consiglieri.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza, in base al numero dei presenti.
5. Le riunioni possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che vengano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri.
6. Ogni consigliere ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe di voto.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
8. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione atti al conseguimento degli scopi sociali.
9. Ad esso compete approvare il bilancio consuntivo e preventivo che deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile, provvede al reperimento degli introiti mediante la determinazione della quota sociale annua e richiedere contributi ad Enti o cercare altre risorse per fronteggiare le spese ordinarie e straordinarie prevedibili.
10. Il segretario dell’associazione redige i verbali, con le delibere del consiglio direttivo, che verranno diffusi mediante pubblicazione sul sito internet: www.mondogreco.net

Articolo 7
Presidente

1. Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.
2. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.
3. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
4. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
5. La firma e la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, spettano al Presidente e, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Articolo 8
Tesoriere

1. Il Tesoriere ha ordinariamente la funzione di Cassiere e cura la preparazione del bilancio annuale dell’Associazione di concerto con i consiglieri del Consiglio Direttivo.


Articolo 9
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo, con un mandato elettivo di tre anni.
2. Per il primo mandato sociale i membri del Collegio sono scelti tra i Soci Fondatori e successivamente tra tutti i Soci.
3. Il Collegio verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
4. La carica non comporta alcun emolumento.
5. I Revisori possono essere rieletti e partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 10
Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da: a) beni mobili e immobili a qualunque titolo acquisito; b) dalle quote sociali versate dai Soci determinate dal consiglio direttivo; c) da versamenti volontari degli associati; d) da contributi di enti pubblici e privati; e) da eventuali contributi straordinari; f) da ogni altro contributo, lascito, donazioni e simili, rimborsi, corrispettivi di eventuali prestazioni rese da attività marginali di carattere commerciale e produttivo; g) da ogni altro tipo di entrate.
2. Finché l’Associazione perdura il singolo Socio non può chiedere la divisione del fondo comune e se il socio cessa di aderire all’Associazione, per qualsiasi causa, non può ottenere una separata liquidazione del fondo comune sul quale perde ogni diritto.

Articolo 11
Disposizioni finali

1. Per modificare lo Statuto occorre la presenza in Assemblea della maggioranza semplice degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre in Assemblea il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
3. In caso di scioglimento dell’Associazione tutti i beni, pagate le passività, saranno devoluti ad Enti culturali o Associazioni riconosciute che svolgano attività o si prefiggano scopi analoghi a quelli perseguiti dell’Associazione.
4. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.

seguono le firme dei soci fondatori