I MARMI DEL PARTENONE
Capitolo primo

LE ATTUALI DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN MATERIA
DI RESTITUZIONE DI BENI CULTURALI

di Anna Chiara Cecchetto


1.1 IL TRATTATO DI ROMA DEL 1957

Grazie agli accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957, viene istituita la Comunità Economica Europea che garantendo la libera circolazione di merci e persone all’interno del territorio europeo, apre una nuova questione nel campo della tutela dei beni culturali.
Il legislatore comunitario si era subito posto il problema di conciliare le istanze internazionalistiche (libertà di commercio), con quelle di conservazione (tutela dei singoli patrimoni nazionali) all’interno del mercato unico europeo, in cui veniva garantita la libera circolazione dei beni, compresa quella dei beni culturali.
Si pensò quindi, di creare una normativa particolare per la circolazione dei beni culturali all’interno della C.E.E..
L’articolo 36 del Trattato di Roma del 1957 stabilisce, pertanto, che le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi (relativi alla libera circolazione delle merci), lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica (…), di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale (…).
L’articolo 36 affronta il problema della circolazione dei beni culturali all’interno del mercato unico europeo, ancora in maniera abbastanza generica, ma fornì l’occasione per studiare normative più specifiche.
Alla vigilia dell’apertura delle frontiere interne al territorio europeo, si rese necessaria una normativa più specifica, che garantisse la protezione del patrimonio culturale delle singole nazioni.

1.2 REGOLAMENTO N.3911 DEL 9/12/1992
(Limiti all’esportazione dei beni culturali)

Il Consiglio delle Comunità europee stabilì che, in base al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e alle disposizioni in materia di circolazione delle merci all’interno del territorio europeo, era necessario prendere delle misure per garantire che le esportazioni di beni culturali fossero sottoposte a controlli uniformi alle frontiere esterne della Comunità.
Pertanto all’articolo 2 del Regolamento n.3911 del 9/12/1992 si legge che l’esportazione dei beni culturali, al di fuori del territorio della Comunità, è subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione.
Tale Regolamento fornisce anche nel suo allegato, un elenco completo che indica quali beni sono da considerarsi come “beni culturali”, al fine di rendere meno equivoca possibile la loro identificazione.
Per tutti quei beni culturali che non rientrano in tale elenco, il regolamento stabilisce che l’esportazione diretta dal territorio della Comunità, sia soggetta alla normativa nazionale dello Stato membro di esportazione.
Viene quindi fornito uno strumento, la licenza d’esportazione, per controllare la circolazione dei beni culturali, lasciando all’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si trova il bene culturale, la possibilità di rilasciare tale licenza.
Può accadere anche che un bene culturale, visto l’assenza di controlli alle frontiere interne della C.E.E., lasci il territorio di uno stato membro senza la relativa autorizzazione delle autorità competenti.
L’apertura delle frontiere europee interne preoccupò notevolmente quegli Stati come l’Italia, ricchi di beni culturali.
La possibilità di vedere il proprio patrimonio culturale lasciare il territorio nazionale, creò l’esigenza di una nuova normativa per recuperare quei beni culturali che avrebbero potuto oltrepassare le frontiere nazionali senza alcun controllo.

1.3 LA DIRETTIVA N.7 DEL 15/03/1993
(Le modalità di recupero di un bene sottratto o illecitamente esportato
all’interno dei territori degli Stati membri)

La Direttiva prevede una vera e propria cooperazione tra le amministrazioni degli Stati membri al fine di individuare e localizzare il bene esportato.
A tal fine, ciascuno Stato membro può scegliere l’autorità competente per l’esercizio di tale funzione (art.3) e iniziare quindi, una volta individuato il bene, tutto l’iter necessario al suo recupero.
La Direttiva non si pronuncia in merito alla questione dello Stato di origine del bene culturale sottratto, stabilendo, attraverso il principio della localizzazione territoriale del bene, che lo Stato membro richiedente (legittimato a chiedere la restituzione del bene), è lo Stato membro dal cui territorio è uscito illecitamente il bene (art.1,3).
Secondo l’articolo 5 lo Stato membro richiedente può proporre l’azione di restituzione del bene culturale uscito illecitamente dal suo territorio, davanti al giudice competente dello Stato membro in cui il bene si trova.
Per fare questo, deve inoltre produrre un documento che descriva il bene oggetto della richiesta, la dichiarazione che si tratta di un bene culturale ed un’ulteriore dichiarazione in cui si afferma che il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio dello Stato richiedente.
L’azione di restituzione si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui lo Stato richiedente è venuto a conoscenza del luogo in cui si trova il bene e della identità del possessore/detentore.
Si riconosce però che non esiste alcun termine per gli Stati in cui l’azione è imprescrittibile, come in Grecia per dettato costituzionale.
Molti Stati hanno visto in questa Direttiva la possibilità di entrare di nuovo in possesso di beni appartenenti al proprio patrimonio culturale, usciti illecitamente dal loro territorio anche prima dell’entrata in vigore della Direttiva stessa.
Ma all’articolo 13 si fa presente che la direttiva si applica solo ai beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro a decorrere dal 1° gennaio 1993; affermando così il principio di non retroattività della direttiva.
Comunque viene lasciata la possibilità ad ogni Stato membro di applicare il regime previsto da questa direttiva alle richieste di restituzione di beni usciti illecitamente dal territorio di altri Stati membri anche anteriormente al 1°gennaio 1993.
L’altra possibilità lasciata dalla direttiva agli Stati membri, è quella di potere estendere l’obbligo di restituzione anche a beni non compresi nell’allegato.
Queste due clausole, comprese nell’articolo 14, sono quindi un mezzo per favorire quegli accordi bilaterali tra gli Stati, di cui prima si è parlato, al fine di garantire la salvaguardia e il recupero del patrimonio culturale mondiale.
Il Regolamento (CEE) n.3911/92 e la Direttiva 93/7/CEE, segnano un punto di partenza per giungere ad una politica integrata dell’Unione Europea in questa materia.

continua...


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