Capitolo primo
LE ATTUALI DISPOSIZIONI
COMUNITARIE IN MATERIA
DI RESTITUZIONE DI BENI CULTURALI
di Anna
Chiara Cecchetto

1.1 IL TRATTATO DI ROMA
DEL 1957
Grazie agli accordi internazionali
firmati a Roma il 25 marzo 1957,
viene istituita la Comunità
Economica Europea che garantendo
la libera circolazione di merci
e persone all’interno del
territorio europeo, apre una nuova
questione nel campo della tutela
dei beni culturali.
Il legislatore comunitario si era
subito posto il problema di conciliare
le istanze internazionalistiche
(libertà di commercio), con
quelle di conservazione (tutela
dei singoli patrimoni nazionali)
all’interno del mercato unico
europeo, in cui veniva garantita
la libera circolazione dei beni,
compresa quella dei beni culturali.
Si pensò quindi, di creare
una normativa particolare per la
circolazione dei beni culturali
all’interno della C.E.E..
L’articolo 36 del Trattato
di Roma del 1957 stabilisce, pertanto,
che le disposizioni degli articoli
da 30 a 34 inclusi (relativi alla
libera circolazione delle merci),
lasciano impregiudicati i divieti
o restrizioni all’importazione,
all’esportazione e al transito
giustificati da motivi di moralità
pubblica (…), di protezione
del patrimonio artistico, storico
o archeologico nazionale (…).
L’articolo 36 affronta il
problema della circolazione dei
beni culturali all’interno
del mercato unico europeo, ancora
in maniera abbastanza generica,
ma fornì l’occasione
per studiare normative più
specifiche.
Alla vigilia dell’apertura
delle frontiere interne al territorio
europeo, si rese necessaria una
normativa più specifica,
che garantisse la protezione del
patrimonio culturale delle singole
nazioni.
1.2 REGOLAMENTO N.3911
DEL 9/12/1992
(Limiti all’esportazione dei
beni culturali)
Il Consiglio delle Comunità
europee stabilì che, in base
al Trattato che istituisce la Comunità
Economica Europea e alle disposizioni
in materia di circolazione delle
merci all’interno del territorio
europeo, era necessario prendere
delle misure per garantire che le
esportazioni di beni culturali fossero
sottoposte a controlli uniformi
alle frontiere esterne della Comunità.
Pertanto all’articolo 2 del
Regolamento n.3911 del 9/12/1992
si legge che l’esportazione
dei beni culturali, al di fuori
del territorio della Comunità,
è subordinata alla presentazione
di una licenza di esportazione.
Tale Regolamento fornisce anche
nel suo allegato, un elenco completo
che indica quali beni sono da considerarsi
come “beni culturali”,
al fine di rendere meno equivoca
possibile la loro identificazione.
Per tutti quei beni culturali che
non rientrano in tale elenco, il
regolamento stabilisce che l’esportazione
diretta dal territorio della Comunità,
sia soggetta alla normativa nazionale
dello Stato membro di esportazione.
Viene quindi fornito uno strumento,
la licenza d’esportazione,
per controllare la circolazione
dei beni culturali, lasciando all’autorità
competente dello Stato membro nel
cui territorio si trova il bene
culturale, la possibilità
di rilasciare tale licenza.
Può accadere anche che un
bene culturale, visto l’assenza
di controlli alle frontiere interne
della C.E.E., lasci il territorio
di uno stato membro senza la relativa
autorizzazione delle autorità
competenti.
L’apertura delle frontiere
europee interne preoccupò
notevolmente quegli Stati come l’Italia,
ricchi di beni culturali.
La possibilità di vedere
il proprio patrimonio culturale
lasciare il territorio nazionale,
creò l’esigenza di
una nuova normativa per recuperare
quei beni culturali che avrebbero
potuto oltrepassare le frontiere
nazionali senza alcun controllo.
1.3 LA DIRETTIVA N.7 DEL
15/03/1993
(Le modalità di recupero
di un bene sottratto o illecitamente
esportato
all’interno dei territori
degli Stati membri)
La Direttiva prevede una vera e
propria cooperazione tra le amministrazioni
degli Stati membri al fine di individuare
e localizzare il bene esportato.
A tal fine, ciascuno Stato membro
può scegliere l’autorità
competente per l’esercizio
di tale funzione (art.3) e iniziare
quindi, una volta individuato il
bene, tutto l’iter necessario
al suo recupero.
La Direttiva non si pronuncia in
merito alla questione dello Stato
di origine del bene culturale sottratto,
stabilendo, attraverso il principio
della localizzazione territoriale
del bene, che lo Stato membro richiedente
(legittimato a chiedere la restituzione
del bene), è lo Stato membro
dal cui territorio è uscito
illecitamente il bene (art.1,3).
Secondo l’articolo 5 lo Stato
membro richiedente può proporre
l’azione di restituzione del
bene culturale uscito illecitamente
dal suo territorio, davanti al giudice
competente dello Stato membro in
cui il bene si trova.
Per fare questo, deve inoltre produrre
un documento che descriva il bene
oggetto della richiesta, la dichiarazione
che si tratta di un bene culturale
ed un’ulteriore dichiarazione
in cui si afferma che il bene culturale
è uscito illecitamente dal
territorio dello Stato richiedente.
L’azione di restituzione si
prescrive nel termine di un anno
a decorrere dalla data in cui lo
Stato richiedente è venuto
a conoscenza del luogo in cui si
trova il bene e della identità
del possessore/detentore.
Si riconosce però che non
esiste alcun termine per gli Stati
in cui l’azione è imprescrittibile,
come in Grecia per dettato costituzionale.
Molti Stati hanno visto in questa
Direttiva la possibilità
di entrare di nuovo in possesso
di beni appartenenti al proprio
patrimonio culturale, usciti illecitamente
dal loro territorio anche prima
dell’entrata in vigore della
Direttiva stessa.
Ma all’articolo 13 si fa presente
che la direttiva si applica solo
ai beni culturali usciti illecitamente
dal territorio di uno Stato membro
a decorrere dal 1° gennaio 1993;
affermando così il principio
di non retroattività della
direttiva.
Comunque viene lasciata la possibilità
ad ogni Stato membro di applicare
il regime previsto da questa direttiva
alle richieste di restituzione di
beni usciti illecitamente dal territorio
di altri Stati membri anche anteriormente
al 1°gennaio 1993.
L’altra possibilità
lasciata dalla direttiva agli Stati
membri, è quella di potere
estendere l’obbligo di restituzione
anche a beni non compresi nell’allegato.
Queste due clausole, comprese nell’articolo
14, sono quindi un mezzo per favorire
quegli accordi bilaterali tra gli
Stati, di cui prima si è
parlato, al fine di garantire la
salvaguardia e il recupero del patrimonio
culturale mondiale.
Il Regolamento (CEE) n.3911/92 e
la Direttiva 93/7/CEE, segnano un
punto di partenza per giungere ad
una politica integrata dell’Unione
Europea in questa materia.
continua...